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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10748 del 27/06/2012 (Rv. 623121 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Istanze istruttorie non accolte in corso di giudizio - Riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Conseguenze - Tacita rinuncia della parte - Configurabilità - Compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623121-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

L'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)