Sez. 2, Sentenza n. 1125 del 21/02/1979 (Rv. 397331 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO - DIRITTO DELL'APPALTATORE COSTITUITO IN MORA - INSUSSISTENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO - DIRITTO DELL'APPALTATORE COSTITUITO IN MORA - INSUSSISTENZA.*
All'appaltatore costituito in mora non spetta, ai sensi degli artt 1221 e 1664 del cod civ, il diritto alla revisione del prezzo per aumenti imprevedibili del costo dei materiali o della mano d'opera, superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, in quanto la mora del debitore fa persistere, con l'obbligazione, anche gli eventuali rischi aggiuntivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1221, Cod. Civ. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)