Sez. 2, Sentenza n. 292 del 16/01/1987 (Rv. 450043 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO - DIRITTO DELL'APPALTATORE COSTITUITO IN MORA - INSUSSISTENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO - DIRITTO DELL'APPALTATORE COSTITUITO IN MORA - INSUSSISTENZA.*
All'appaltatore costituito in mora non spetta, ai sensi degli artt. 1221, 1664 cod. civ., il diritto alla revisione del prezzo per aumenti imprevedibili del costo dei materiali o della mano d'opera, superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, in quanto la mora del debitore - sia essa determinata con intimazione scritta ai sensi del primo comma dell'art. 1219 cod. civ. sia essa costituita da mora "ex re" come previsto dal secondo comma del detto articolo - fa persistere, con l'obbligazione, anche gli eventuali rischi aggiuntivi. (Conf 1125/79, mass n 397331).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1221, Cod. Civ. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)