Sez. 5, Sentenza n. 6920 del 21/12/2000 Ud. (dep. 20/02/2001) Rv. 218277 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Comunicazione con più persone - Carattere simultaneo della offesa - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
Per la sussistenza del reato di diffamazione, non è necessario che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a più soggetti. (Nella fattispecie, l'agente, comunicando separatamente con due distinti funzionari del medesimo istituto di credito, aveva offeso l'onore ed il prestigio di terza persona, definendola insolvente ed inaffidabile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)