Sez. 5, Sentenza n. 31728 del 16/06/2004 Ud. (dep. 21/07/2004) Rv. 229331 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Diffamazione mediante scritti - Elemento materiale - Espressioni offensive contenute in una lettera inviata ad una Autorità contenente la sollecitazione ad inoltrare tale comunicazione ad altra Autorità - Requisito della "comunicazione con più persone" - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di diffamazione commessa mediante scritti (art. 595 cod. pen.), sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un'altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto sussistente il requisito della "comunicazione con più persone" in una lettera inviata dal Presidente di un Tribunale ad un Presidente della Corte di appello - nella quale si esprimevano valutazioni offensive nei confronti di due sostituti dello stesso Tribunale - la quale, ancorché inviata in doppia busta chiusa con la dicitura "riservata personale", conteneva la sollecitazione di inoltrare tale comunicazione ad altra Autorità, inoltro poi effettivamente avvenuto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)