Sez. 1, Sentenza n. 6244 del 23/06/1998 (Rv. 516710 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE | Azione proposta nei confronti di uno degli amministratori - Estensione dell'interruzione della prescrizione (art. 1310 cod. civ.) nei confronti degli altri amministratori - Ammissibilità - Limiti.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE
Nel caso in cui venga proposta l'azione di responsabilità nei confronti di uno degli amministratori di una società e, successivamente, venga proposta la medesima azione nei confronti degli altri, il giudice, per affermare che la prima citazione ha avuto l'effetto di interrompere la prescrizione anche riguardo agli altri amministratori (ex art. 1310 cod. civ.) deve valutare se le violazioni a carico di questi ultimi accertate possano essere considerate alla stregua di concause - distinte ma eziologicamente concorrenti - dei danni arrecati ex artt. 2392 e 2394 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)