Sez. 3, Sentenza n. 2534 del 23/04/1982 (Rv. 420398 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRO DUE IMPUTATI - MORTE DI UNO DI QUESTI - EFFETTI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL DEFUNTO QUANTO ALL'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRO DUE IMPUTATI - MORTE DI UNO DI QUESTI - EFFETTI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL DEFUNTO QUANTO ALL'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*
In ipotesi di Costituzione di parte civile per il risarcimento del danno contro due imputati, il sopravvenuto decesso di uno di questi, comportando il venire meno nei suoi confronti di ogni potere decisionale del giudice penale, implica, nei riguardi degli eredi del defunto, che la Costituzione stessa spiega effetti interruttivi soltanto istantanei in ordine alla prescrizione del credito risarcitorio (art. 2945 terzo comma cod. civ.), ma non osta a che il creditore, in relazione alla prosecuzione del processo a carico dell'altro imputato, continui a beneficiare degli effetti permanenti dell'interruzione della prescrizione medesima verso quest'ultimo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale (art. 2945 secondo comma cod. civ.). da ciò consegue che, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso contro i suddetti eredi, il creditore, previo accertamento del carattere solidale del debito dei due coimputati, può invocare l'estensione degli indicati effetti permanenti dell'interruzione della prescrizione anche nei confronti di tali eredi, tenuto conto che il principio fissato dall'art. 1310 primo comma cod. civ. trova applicazione anche nel caso in cui la domanda giudiziale sia proposta contro entrambi i coobbligati, ma non venga proseguita nei confronti di uno di costoro (per Estinzione nei suoi riguardi del processo civile, ovvero, per cessazione degli effetti della Costituzione di parte civile nel processo penale, a seguito di Estinzione del reato per morte dell'imputato). (V 5616/80, mass n 409466; (V 2910/75, mass n 376961; (V 2833/72, mass n 360534).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)