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Sez. 1, Sentenza n. 128 del 21/01/1987 Ud. (dep. 11/02/1987) Rv. 175096 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - FINALIZZATO ALL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - IN TEMA DI EMISSIONE DEL MANDATO O DI RIESAME DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - OMESSO OGGETTO DELLE DICHIARAZIONI ACCUSATORIE - VIZIO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175096-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - FINALIZZATO ALL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - IN TEMA DI EMISSIONE DEL MANDATO O DI RIESAME DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - OMESSO OGGETTO DELLE DICHIARAZIONI ACCUSATORIE - VIZIO DI MOTIVAZIONE.*

In virtù dell'art. 264 cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente, la enunciazione degli indizi di colpevolezza in Forma specifica comporta l'Obbligo per il giudice di indicare, sia pur in maniera sintetica, i fatti che consentano di identificare, con ragionevole probabilità ed allo stato degli Atti, nell'imputato il soggetto autore del fatto criminoso in contestazione, in quanto tale enunciazione costituisce un requisito che attiene alla Forma e, perciò, alla legittimità del provvedimento. Ne consegue che non adempiono all'Obbligo di motivazione, così come sopra indicato, il giudice che nell'emettere un mandato di cattura o il tribunale in Sede di riesame dello stesso, si limitino al mero assunto della sussistenza di sufficiente indizi desunti dalle dichiarazioni di coimputati e da accertamenti eseguiti, senza che sia precisato minimamente l'oggetto delle dichiarazioni accusatorie nei loro reali termini. (V mass n 163249; (V mass n 173447).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)