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Sez. 2, Sentenza n. 820 del 27/02/1984 Ud. (dep. 21/03/1984) Rv. 163249 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SEMPLICE MENZIONE DEL TIPO DI ELEMENTO DI PROVA ACQUISITO DAL GIUDICE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - PRECISAZIONE DEL CONTENUTO DELLE RISULTANZE ACQUISITE - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163249-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SEMPLICE MENZIONE DEL TIPO DI ELEMENTO DI PROVA ACQUISITO DAL GIUDICE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - PRECISAZIONE DEL CONTENUTO DELLE RISULTANZE ACQUISITE - NECESSITÀ - LIMITI.*

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 532/1982 l'Obbligo di motivazione del provvedimento di cattura (e della successiva eventuale ordinanza di conferma) non può più ritenersi adempiuto mediante la semplice menzione del tipo di elemento di prova acquisito dal giudice, essendo anche necessario che venga precisato, sia pure in Forma concisa e nei limiti del segreto istruttorio (tenendo presente che l'art. 367 cod. proc. pen. consente di tacere l'identità delle fonti di prova perfino in Sede di interrogatorio e quindi a maggior ragione nel provvedimento di cattura e nella ordinanza di riesame) il contenuto delle risultanze acquisite con l'indicazione degli eventuali elementi di riscontro. L'Obbligo di specificazione del contenuto degli indizi è tanto più rigoroso, quanto meno è specifica l'indicazione dei comportamenti criminosi per i quali è emesso il provvedimento restrittivo. (V mass n 157026).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 367, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)