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Sez. 5, Sentenza n. 2278 del 05/02/2016 (Rv. 638911 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni prima casa - Disciplina prevista dall'art. 1 del d.l. n. 16 del 1993 - Condizioni - Impossidenza di altro alloggio idoneo ad abitazione - Inidoneità abitativa soggettiva - Nozione.
Stato
decisa il 2016-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638911-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni prima casa, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 16 del 1993 convertito nella l. n. 75 del 1993, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione ricorre nel caso in cui l'acquirente possieda un alloggio concretamente non idoneo, per dimensioni e caratteristiche, per lo scopo abitativo anche della sua famiglia, con necessaria valutazione di tale requisito in senso soggettivo, sicché l'inidoneità dell'alloggio già posseduto deve essere valutata dal punto di vista del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1, Legge 05/04/1985 num. 118 art. 2, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)