Sez. 5, Sentenza n. 18128 del 07/08/2009 (Rv. 610211 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della legge n. 168 del 1982 - Requisito di "impossidenza" - Nozione - Disciplina successiva - Canone interpretativo della disciplina precedente - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Con riguardo ai benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", ai sensi e nel vigore dell'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, il requisito della "impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione" sussiste nel caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprietà di un altro appartamento, ove l'interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze; tale interpretazione trova conforto nella successiva disciplina in materia, la quale, nel rinnovare, con alcune modificazioni, la concessione del trattamento agevolato, ha adottato, per la condizione in discorso, l'espressione chiarificatrice di fabbricato o porzione di fabbricato "idoneo ad abitazione" (nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riformulato dall'art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in legge 19 luglio 1993, n. 243), ovvero quella equivalente di "casa d'abitazione" (art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), con valore interpretativo della disciplina precedente.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST., Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)