Sez. 5 - , Sentenza n. 29344 del 07/10/2022 (Rv. 666083 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Determinazione del reddito d'impresa - Principio di derivazione - Costo "una tantum" per l'acquisto del diritto di superficie a tempo determinato - Accessorietà al costo del fabbricato - Iscrizione nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali - Unitamente al costo di realizzazione del fabbricato - Ammortamento omogeneo ex art. 102 TUIR.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
In tema di determinazione del reddito d'impresa, in applicazione del principio di derivazione di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 917 del 1986, il costo "una tantum" per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato che - ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n.1, c.c. e dell'OIC n. 16 – possa ritenersi accessorio al costo del fabbricato, rientrando tra gli oneri che l'impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata, può essere iscritto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II.1) "terreni e fabbricati" dell'art. 2424 c.c., così da essere patrimonializzato unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato cui si riferisce, con ammortamento omogeneo a quest'ultimo ex art. 102 del citato decreto.
Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2426, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)