Sez. 1, Sentenza n. 1248 del 07/09/1970 (Rv. 346911 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - IPOTECARIE - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - GARANZIA IPOTECARIA CHE ACCEDA AL RAPPORTO CAMBIARIO E NON AL FINANZIAMENTO PER LE OPERE PREVISTE NEI DL N 322 DEL 1945 E N 221 DEL 1946 - AGEVOLAZIONE FISCALE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - IPOTECARIE - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - GARANZIA IPOTECARIA CHE ACCEDA AL RAPPORTO CAMBIARIO E NON AL FINANZIAMENTO PER LE OPERE PREVISTE NEI DL N 322 DEL 1945 E N 221 DEL 1946 - AGEVOLAZIONE FISCALE - ESCLUSIONE.*
E dovuta la normale imposta ipotecaria, senza le agevolazioni fiscali di cui agli artt 4 e 6 del DL 7 giugno 1945, n 322, e del successivo DL 26 marzo 1946, n 221, nel caso in cui la garanzia ipotecaria acceda al rapporto cambiario e non al finanziamento per le opere previste nei detti decreti a nulla rilevando se, nel mutuo cambiario ipotecario, si dichiari che il ricavo del mutuo e destinato al finanziamento di quelle opere, diversa essendo la correlazione tra il finanziamento e la garanzia ipotecaria e quella tra il finanziamento e la emissione della cambiale, alla quale si e convenuto dalle parti che debba accedere la garanzia e cio per l'autonomia del rapporto cambiario, da un lato, e per il divieto di applicazione analogica dei provvedimenti di agevolazione tributaria a casi non previsti dalla norma*
Riferimenti normativi: Legge 07/06/1945 num. 322 art. 4, Legge 07/06/1945 num. 322 art. 6, Legge 25/06/1943 num. 540 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 26/03/1946 num. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)