Sez. 1, Sentenza n. 3331 del 08/10/1976 (Rv. 382130 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - BENEFICIO PREVISTO DALL'ART 18 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 IN TEMA DI COSTRUZIONI EDILIZIE - MUTUO CAMBIARIO CON ISCRIZIONE IPOTECARIA CAMBIARIA - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - BENEFICIO PREVISTO DALL'ART 18 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 IN TEMA DI COSTRUZIONI EDILIZIE - MUTUO CAMBIARIO CON ISCRIZIONE IPOTECARIA CAMBIARIA - INAPPLICABILITA.*
Il beneficio della riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria, previsto dall'art 18 della legge 2 luglio 1949 n 408, nei confronti dell'ipoteca convenzionale concessa a garanzia di mutuo stipulato per la costruzione di case di abitazione, non e applicabile qualora si tratti di mutuo cambiario e l'ipoteca stessa sia annotata sulle cambiali. In tale ipotesi, infatti, la garanzia e suscettibile di utilizzazione per fini diversi da quelli contemplati dalla citata norma, in relazione alla sua inerenza al diritto cartolare ed alla sua trasferibilita con la girata del titolo. (V 1275/74, mass n 369342; (V 1248/70, mass n 346911).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2831, Cod. Civ. art. 2839, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)