Sez. 2, Sentenza n. 2567 del 21/10/1966 (Rv. 324938 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONDIZIONI.*
La Costituzione di una servitu per destinazione del padre di famiglia presuppone che due fondi o due parti di uno stesso fondo, appartenenti in origine al medesimo proprietario, siano stati posti da lui in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente de facto al contenuto proprio di una servitu e che tale situazione egli abbia lasciato inalterata quando i due fondi cessarono di appartenergli: ricorrendo questo stato di fatto, la servitu si intende costituita attivamente e passivamente nel momento stesso della separazione giuridica dei fondi medesimi o del frazionamento dell'unico immobile*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1061
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)