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Sez. 2, Sentenza n. 2409 del 06/04/1983 (Rv. 427260 - 01)

NAVE - VENDITA - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI IMBARCAZIONI A VELA DI STAZZA INFERIORE ALLE VENTICINQUE TONNELLATE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE ED EFFETTI - CONSEGNA DI DOCUMENTI CON INTESTAZIONE ERRATA - INESATTO ADEMPIMENTO DI UNA DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427260-01

NAVE - VENDITA - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI IMBARCAZIONI A VELA DI STAZZA INFERIORE ALLE VENTICINQUE TONNELLATE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE ED EFFETTI - CONSEGNA DI DOCUMENTI CON INTESTAZIONE ERRATA - INESATTO ADEMPIMENTO DI UNA DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE.*

Per il contratto di compravendita di imbarcazioni a vela di stazza inferiore alle venticinque tonnellate non è necessaria la Forma scritta, trattandosi di imbarcazioni rientranti nella categoria delle navi minori a norma dell'art. 249, comma secondo, cod. nav.. Pertanto, le eventuali irregolarità formali della scrittura non determinano la nullità o il mancato perfezionamento della compravendita conclusa nel momento stesso in cui le parti abbiano manifestato verbalmente il consenso al trasferimento della proprietà del natante, mentre la consegna di documenti con intestazione errata può comportare inesatto adempimento di una delle obbligazioni del venditore, inerenti alla trascrizione del passaggio di proprietà nei registri marittimi, che, per le navi minori, si esegue in base a dichiarazione dell'alienante con firma autenticata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Navig. art. 249, Cod. Navig. art. 252, Cod. Navig. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)