Sez. 2, Sentenza n. 14474 del 23/12/1999 (Rv. 532481 - 01)
NAVE - TRASCRIZIONE - IN GENERE | Omissione - Vendita di imbarcazione a propulsione meccanica - Stazza inferiore a dieci tonnellate - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Obbligo del venditore di dichiarazione del titolo di trasferimento per la trascrizione - Violazione - Conseguenze - Inopponibilità ai terzi del trasferimento, valido "inter partes".
NAVE - TRASCRIZIONE - IN GENERE
L'omessa trascrizione nei registri marittimi del titolo di trasferimento della proprietà di un' imbarcazione a propulsione meccanica, di stazza inferiore alle dieci tonnellate, per il quale non necessita la forma scritta e che pertanto l' art. 252 cod. nav. prevede sulla base della sola dichiarazione unilaterale del venditore, non incide sulla validità del contratto, ma soltanto sull' opponibilità del trasferimento ai terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Navig. art. 252, Cod. Navig. art. 249, Cod. Civ. art. 1477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)