Sez. 1, Sentenza n. 541 del 23/01/1984 (Rv. 432769 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ADULTERIO DELLA MOGLIE - PROVA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ADULTERIO DELLA MOGLIE - PROVA.*
Al fine dell'ammissibilità dell'Azione di disconoscimento della paternità per adulterio della moglie, ai sensi dell'art. 235 primo comma n. 3 (nuovo testo) cod. civ., l'adulterio medesimo deve essere autonomamente dimostrato, senza possibilità di avvalersi degli elementi forniti dalla prova genetica od ematologica, la quale, ancorché venga espletata contemporaneamente con la prova sull'adulterio, può essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di detta dimostrazione, al diverso fine del fondamento nel merito della domanda. (V 5593/79, mass n 402194).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 229 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)