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Sez. 1, Sentenza n. 8087 del 17/08/1998 (Rv. 518100 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Ammissibilità - Condizioni - Adulterio della moglie (ovvero celamento della gravidanza e della nascita) - Prova - Subordinazione ad essa delle prove genetiche o ematologiche - Rilevanza di dette prove ai fini dell'esame nel merito della domanda.
Stato
decisa il 1998-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518100-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE

In tema di azione per il disconoscimento di paternità proposta ai sensi dell'art. 235, primo comma, cod. civ., la prova genetica od ematologica non può essere ammessa per integrare quella, carente, dell'adulterio della moglie ovvero del celamento della gravidanza e della nascita, ipotesi tutte previste al n. 3 del primo comma del citato art. 235 cod. civ. tra quelle che consentono l'azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio. Ed infatti, l'adulterio, come il celamento della gravidanza e della nascita, devono essere preliminarmente ed autonomamente provati quali condizioni per dare ingresso alle prove genetiche o del gruppo sanguigno, le quali, pertanto, anche se espletate contemporaneamente alla prova delle circostanze citate, possono essere esaminate solo subordinatamente al raggiungimento di questa, ed al diverso fine di stabilire il fondamento nel merito della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)