Sez. L, Sentenza n. 86 del 11/01/1988 (Rv. 456739 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INVALIDI AFFETTI DA MINORAZIONI PSICHICHE - ESCLUSIONE - QUESTIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - MANCATA ESCLUSIONE DELLE MALATTIE PSICHICHE TABELLATE AI FINI DELLA PENSIONE DI GUERRA E DI ALTRI CONNESSI BENEFICI ASSISTENZIALI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INVALIDI AFFETTI DA MINORAZIONI PSICHICHE - ESCLUSIONE - QUESTIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - MANCATA ESCLUSIONE DELLE MALATTIE PSICHICHE TABELLATE AI FINI DELLA PENSIONE DI GUERRA E DI ALTRI CONNESSI BENEFICI ASSISTENZIALI - IRRILEVANZA.*
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale - sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza (art. 3 cost.) - dell'art. 5 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui esclude che tra i soggetti protetti, destinatari dell'avviamento obbligatorio, rientrino anche gli invalidi affetti da minorazioni psichiche, atteso che tale esclusione ha carattere generalizzato e riguarda tutte le categorie protette, avendo la citata legge (all'art. 31) abrogato tutte le diverse Disposizioni prima vigenti per le varie categorie di lavoratori beneficiari del collocamento obbligatorio; né residua in particolare per gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra la possibilità che la menomazione, legittimante l'avviamento obbligatorio, sia di natura psichica, atteso che le malattie psichiche tabellate, ai fini del conseguimento della pensione di guerra e di altri connessi benefici assistenziali (quale l'assegno di incollocabilità), le quali non ricadono nel novero di quelle escluse dall'applicabilità della legge n. 482 cit. Per l'espresso disposto del terzo comma dell'art. 2 della legge stessa, configurano delle ipotesi di totale incapacità lavorativa o di pericolosità per l'incolumità dell'invalido stesso e dei suoi compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti, talché non sussiste - nemmeno in questo particolare caso - il diritto dell'irregolare psichico all'assunzione obbligatoria. (V 4751/87, mass n 453398).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 2, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)