Sez. L, Sentenza n. 4751 del 27/05/1987 (Rv. 453398 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - MINORATI PSICHICI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - MINORATI PSICHICI - ESCLUSIONE.*
Dal sistema delle assunzioni obbligatorie, quale previsto dalla legge n. 482 del 1968, sono esclusi gli invalidi od irregolari psichici, non solo perché la legge citata fa riferimento soltanto agli invalidi affetti da minorazione fisica, mentre gli irregolari psichici sono espressamente tutelati dalla legge 30 gennaio 1971 n. 118, che garantisce anche la possibilità di determinati tipi di lavoro protetto; ma anche (e soprattutto) perché i soggetti suddetti presentano un grado di pericolosità (presunto juris et de jure) nella loro vita di relazione ed in particolare nell'ambiente di lavoro, essendo difficilmente prevedibili le anomalie di comportamento conseguenti alla malattia psichica, tanto nel caso in cui il soggetto sia portatore di una minorazione esclusivamente psichica o di una minorazione psichica derivante da causa fisica o organica, quanto nel caso in cui sia affetto da una malattia insieme psichica e fisica (essendo irrilevante la misura percentuale, più o meno prevalente, dell'una o dell'altra). (V 6519/86, mass n 448678).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)