Sez. L, Sentenza n. 1354 del 05/03/1982 (Rv. 419191 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ STAGIONALE - NOZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ STAGIONALE - NOZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Nel concetto di attività stagionale - cui si riferisce la lettera a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato - possono comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate ad esigenze d'intensificazione dell'attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico-produttiva. Ne consegue, da un lato, che, in caso di controversia, occorre che il datore di lavoro provi l'esplicazione in concreto di un'attività stagionale ed aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e, dall'altro, che la specificità della attività stagionale considerata dal legislatore, sebbene riferita all'impresa, implica di per sè un collegamento con l'attività lavorativa che vi corrisponde, per modo che è escluso il potere dell'imprenditore di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni le quali non si identifichino, oggettivamente, con quelle proprie - o, comunque, strettamente complementari o accessorie - della lavorazione stagionale. (Conf 3517/81, mass n 414126, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)