Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 12/03/1984 (Rv. 433762 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETÀ "ERGA OMNES" - IN GENERE - INDEROGABILITÀ - CONTRASTO TRA UN CONTRATTO COLLETTIVO EFFICACE "ERGA OMNES" E UN SUCCESSIVO CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE - DISCIPLINA APPLICABILE - TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI MINIMI PREVISTI DAL PRIMO CONTRATTO - DEROGA DA PARTE DEL CONTRATTO DI DIRITTO COMUNE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SOPRAVVENUTA IN EFFICACIA DELL'ACCORDO DEROGATIVO - REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETÀ "ERGA OMNES" - IN GENERE - INDEROGABILITÀ - CONTRASTO TRA UN CONTRATTO COLLETTIVO EFFICACE "ERGA OMNES" E UN SUCCESSIVO CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE - DISCIPLINA APPLICABILE - TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI MINIMI PREVISTI DAL PRIMO CONTRATTO - DEROGA DA PARTE DEL CONTRATTO DI DIRITTO COMUNE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SOPRAVVENUTA IN EFFICACIA DELL'ACCORDO DEROGATIVO - REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO.*
Il contrasto tra la disciplina di un contratto collettivo di lavoro postcorporativo reso efficace erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, e la disciplina contenuta in un successivo contratto collettivo di diritto comune va risolto non già con l'applicazione dei criteri dettati dall'art. 2077 cod. civ., che concerne l'ipotesi di conflitto tra il contratto collettivo e il contratto individuale, bensì alla stregua delle Disposizioni contenute nell'art. 7 della citata legge n. 741 del 1959, con la conseguenza che i trattamenti economici e normativi minimi, previsti dai contratti collettivi resi efficaci erga omnes, non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia, o da contratti individuali, tranne il caso in cui detta disciplina successiva contenga Disposizioni che, valutate complessivamente almeno nell'ambito di singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori. In quest'ultima ipotesi, peraltro, il successivo accordo di diritto comune sostituisce l'accordo efficace erga omnes nella sola parte e nei limiti in cui si presenti con esso incompatibile e fin quando tale incompatibilità sussista, con la conseguenza che, venuta meno l'efficacia dello accordo derogativo, per scadenza, disdetta o altra causa, il rapporto, in difetto di una regolamentazione convenzionale interamente sostitutiva della precedente e nella inefficacia della deroga, continua ad essere regolato dalla legge, o più esattamente dalla originaria disciplina collettiva recepita con forza di legge nel decreto delegato emanato in esecuzione della legge n. 741 del 1959. (V 1354/82, mass n 419191; (V 5115/81, mass n 415904; (V 4968/81, mass n 415746; (V 1843/63, mass n 262838).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2073, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2077, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)