Sez. L, Sentenza n. 651 del 20/01/1995 (Rv. 489801 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Documento sottoscritto dal datore di lavoro e da organizzazioni sindacali - Valore precontrattuale o di vero e proprio accordo sindacale - Accertamento esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad un comunicato aziendale dell'ENEL sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali in data 20 dicembre 1978 in tema di ricalcolo degli scatti di anzianità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
Rientra nell'ambito dell'accertamento del fatto, spettante al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato, stabilire se un documento sottoscritto dal datore di lavoro e da organizzazioni sindacali abbia, secondo le intenzioni delle parti, un valore meramente precontrattuale ovvero integri un vero e proprio accordo sindacale. (Nella specie, con la sentenza confermata dalla S.C., il giudice di merito - tenuta presente la prassi sindacale e il fatto che il documento era il risultato in una precisa concertazione ed era stato ripetutamente qualificato come un vero e proprio accordo sindacale anche dalle organizzazioni dei lavoratori - aveva attribuito valore di un accordo contrattuale collettivo, benché potesse apparire come un comunicato aziendale dell'ENEL sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali, al documento in data 20 dicembre 1978, col quale era stata prevista la sospensione dal gennaio 1979 dell'applicazione dell'art. 23, quinto comma, del C.C.N.L. 7 giugno 1976 per i dipendenti dell'ENEL, prevedente il ricalcolo all'inizio di ogni anno dell'importo degli aumenti biennali (scatti) di anzianità, sulla base della contingenza maturata al 31 dicembre dell'anno precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)