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Sez. L, Sentenza n. 4947 del 06/05/1991 (Rv. 471996 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività - Successione di contratti | Conservazione delle clausole precedenti secondo il criterio del trattamento più favorevole - Esclusione - Limiti - Conservazioni con clausole di salvaguardia - Ammissibilità - Interpretazioni relative del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo interconfederale 13 luglio 1978 in tema di ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità e di computo della contingenza.
Stato
decisa il 1991-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471996-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività - Successione di contratti

Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma (salva l'ipotesi di loro recezione a opera del contratto individuale) operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nella ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia, la verifica della cui esistenza, con la relativa indagine interpretativa, è riservata al giudice del merito. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, in particolare, che l'accordo interconfederale 13 luglio 1978, derogando "in peius" alla preesistente disciplina collettiva, avesse introdotto il divieto sia di ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità che di computo della contingenza non conglobata per il periodo successivo al 1 febbraio 1977).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)