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Sez. 2, Sentenza n. 1464 del 21/05/1973 (Rv. 364199 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364199-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di spese giudiziali e denunciabile in Cassazione soltanto la violazione del principio della soccombenza, in base al quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell'entita della reciproca soccombenza e l'apprezzamento sull'opportunita della compensazione totale o parziale rientrano invece, nei poteri discrezionali del giudice del merito. (Conf 532/72, mass n 356535).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)