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Sez. 1, Sentenza n. 532 del 24/02/1972 (Rv. 356535 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356535-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di spese giudiziali e denunciabile con ricorso per Cassazione soltanto la violazione del principio della soccombenza, in base al quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell'entita della reciproca soccombenza e l'apprezzamento sull'opportunita della compensazione, totale o parziale, rientrano, invece, nei poteri discrezionali del giudice del merito. (Conf 1484'71, mass n 351805; 2603'70, mass n 348993).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)