Sez. 5, Sentenza n. 1214 del 29/01/2001 (Rv. 543523 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenza realizzata da società di fatto a seguito di cessione della azienda - Impiego nell'esercizio di una diversa attività commerciale - Regime impositivo applicabile.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposte dirette sui redditi, la plusvalenza, realizzata a seguito della cessione della relativa azienda da società di fatto, avente ad oggetto l'esercizio di una determinata attività commerciale (nella specie bar-pasticceria), ed impiegata, in costanza "formale" della medesima società e in attuazione di mutamento dell'oggetto sociale, nell'esercizio di diversa attività commerciale (nella specie, vendita al dettaglio di articoli di drogheria, articoli da fumatori e rivendita di generi di monopolio) non è assoggettabile allo speciale regime agevolativo di sospensione d'imposta, previsto dall'art. 54, comma quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (accantonamento e reinvestimento della plusvalenza, entro il biennio successivo, in beni ammortizzabili), ma è assoggettabile al regime di tassazione separata ai sensi dell'art. 54, comma nono, dello stesso d.P.R. n.597/73.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)