Sez. 5, Sentenza n. 6917 del 07/05/2003 (Rv. 562706 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenza da cessione di azienda - Regime della tassazione - Periodi d'imposta anteriori al 1 gennaio 1988 - Tassazione separata obbligatoria - Affermazione - Periodi successivi al 1 gennaio 1988 - Scelta da parte del contribuente persona fisica anche della tassazione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposte dirette, la plusvalenza da cessione d'azienda conseguita nel 1987 ed imputabile al corrispondente esercizio, è soggetta alla disciplina della tassazione separata, stabilita dall'art. 12 del d.P.R. n. 597 del 1973, in ragione della disposizione di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 42 del 1988, che fissa la decorrenza del diverso regime fondato sulla facoltà d'opzione per la tassazione ordinaria, a partire dai periodi d'imposta anteriori al 1 gennaio 1988. Pertanto, il contribuente persona fisica, che debba dichiarare quella plusvalenza, ha il potere di scelta tra la tassazione separata e la tassazione ordinaria, attribuitogli dall'art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986 (a sua volta, con modalità diverse a seconda che il profitto sia ottenuto o meno nell'esercizio d'impresa), solo a partire dai periodi d'imposta successivi alla data indicata.
Riferimenti normativi: DPR 28/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 21, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)