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Sez. 3, Sentenza n. 2804 del 05/08/1968 (Rv. 335453 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA E TRANSAZIONE - TRANSAZIONE - EFFETTI - SOTTRAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335453-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA E TRANSAZIONE - TRANSAZIONE - EFFETTI - SOTTRAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - POSSIBILITA.*

La transazione posta in essere dalle parti nel corso di una controversia relativa ad un rapporto di locazione soggetto a proroga legale da vita ad un nuovo contratto, che acquista una propria autonomia giuridica, se successivo al primo marzo 1947, e che, non essendo in rapporto di derivazione da quello precedente, resta sottratto alla disciplina vincolistica ma cio non importa alcuna limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, le quali, relativamente alle successive variazioni del canone, ben possono riferirsi alle Disposizioni della legislazione vincolistica. (V. N. 1386-64, 1252-62).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)