Sez. 3, Sentenza n. 3634 del 19/06/1984 (Rv. 435626 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - EFFETTI - NASCITA DI UN NUOVO AUTONOMO CONTRATTO - REGOLAMENTAZIONE FONDATA ESCLUSIVAMENTE SULLE PATTUIZIONI CONTENUTE NELLA TRANSAZIONE - CONSEGUENZE - "JUS SUPERVENIENS" - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - EFFETTI - NASCITA DI UN NUOVO AUTONOMO CONTRATTO - REGOLAMENTAZIONE FONDATA ESCLUSIVAMENTE SULLE PATTUIZIONI CONTENUTE NELLA TRANSAZIONE - CONSEGUENZE - "JUS SUPERVENIENS" - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La rinuncia alla proroga del contratto di locazione di immobile urbano, contenuta in una transazione comporta la sottrazione del rapporto alla disciplina vincolistica ed il sorgere di un nuovo contratto, svincolato dal precedente in forza della volontà delle parti, e dotato di una propria autonomia giuridica derivantegli dalla transazione, che ove trovi nelle specifiche pattuizioni in questa contenute la sua esclusiva fonte regolatrice, resta insensibile anche alla disciplina di leggi successive all'accordo transattivo (nella specie, art. 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392 con riferimento all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale). (V 1663/81, mass n 412334; (V 3195/68, mass n 336117; (V 2804/68, mass n 335453).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1965, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)