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Sez. 2, Sentenza n. 2323 del 02/03/2000 (Rv. 534524 - 01)

DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO | Sdemanializzazione - Tacità - Inammissibilità - Legge o decreto interministeriale - Necessità.
Stato
decisa il 2000-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534524-01

DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO

La sdemanializzazione di un bene appartenente al demanio marittimo non può mai avvenire tacitamente, ossia per non essere il bene più adibito all'uso pubblico, ma o per legge o mediante un provvedimento formale del Ministro per la Marina Mercantile, di concerto con il Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 35 cod. nav..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 829, Cod. Navig. art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)