Sez. 2, Sentenza n. 362 del 13/02/1967 (Rv. 326248 - 01)
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - DEMANIALITA - CESSAZIONE - IN GENERE - SDEMANIALIZZAZIONE TACITA - SUFFICIENZA - ATTO DI SCLASSIFICAZIONE - NATURA DICHIARATIVA - DEMANIO MARITTIMO - DECRETO FORMALE DI SDEMANIALIZZAZIONE - NECESSITA.*
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - DEMANIALITA - CESSAZIONE - IN GENERE - SDEMANIALIZZAZIONE TACITA - SUFFICIENZA - ATTO DI SCLASSIFICAZIONE - NATURA DICHIARATIVA - DEMANIO MARITTIMO - DECRETO FORMALE DI SDEMANIALIZZAZIONE - NECESSITA.*
Ad eccezione dei beni del Demanio marittimo - i quali, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., possono essere sdemanializzati soltanto con decreto del ministro della marina mercantile di concerto con quello delle Finanze - per gli altri beni del Demanio accidentale la demanialita cessa con il venir meno della destinazione all'uso pubblico, indipendentemente da un atto espresso dell' amministrazione. L'atto di sclassificazione - come risulta dalla stessa letterale formulazione dell'art. 829 cod.civ. - ha un'efficacia meramente dichiarativa, nell'interesse della certezza delle situazioni giuridiche. Di qui l'ammissibilita nell'ordinamento vigente della C.d. sdemanializzazione tacita, la quale, pero, deve risultare da Atti univoci e concludenti dell' amministrazione, incompatibili con la volonta di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico. (Cfr. 1045-62, 860-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 35, Cod. Civ. art. 829
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)