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Sez. 5, Sentenza n. 9441 del 10/07/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166409 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166409-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Per i principi in tema di concorso di persone nel reato, al delitto di bancarotta fraudolenta possono concorrere tutti coloro che, ancorché non rivestano la qualità di imprenditore commerciale fallito, abbiano comunque apportato, partecipando all'esecuzione materiale o anche alla preparazione dell'illecito, un concreto contributo causale alla produzione dell'evento. (Conf mass n 152431; (Conf mass n 152641; (Conf mass n 155272).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)