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Sez. 5, Sentenza n. 4571 del 25/02/1987 Ud. (dep. 14/04/1987) Rv. 175668 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - AMMINISTRATORE DI FATTO - RESPONSABILITÀ DIRETTA - NECESSITÀ DELL'AFFERMAZIONE DEL CONCORSO CON IL SOGGETTO INVESTITO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175668-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - AMMINISTRATORE DI FATTO - RESPONSABILITÀ DIRETTA - NECESSITÀ DELL'AFFERMAZIONE DEL CONCORSO CON IL SOGGETTO INVESTITO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA - ESCLUSIONE.*

L'amministratore di fatto di una società risponde dei reati fallimentari non già quale "extraneus" ma quale diretto destinatario della norma. Non è, pertanto, necessario che venga affermato il concorso dello amministratore di fatto della società col soggetto, cosiddetto qualificato perché investito dei poteri di rappresentanza della società ma è sufficiente che i fatti di bancarotta fraudolenta ex artt. 216 e 223 legge fall. Siano ascrivibili a chi è stato riconosciuto quale amministratore di fatto della società per aver apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto della società. (Conf mass n 166409; (Conf mass n 166410).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)