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Sez. 2, Sentenza n. 432 del 01/03/1967 Ud. (dep. 19/09/1967) Rv. 105425 - 01

REATO ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PERDONO GIUDIZIALE - SCELTA FRA I DUE BENEFICI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1967-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105425-01

REATO ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PERDONO GIUDIZIALE - SCELTA FRA I DUE BENEFICI - CRITERI.*

Per stabilire se al minore infradiciottenne possa concedersi la sospensione condizionale della pena oppure il piu ampio beneficio del perdono giudiziale, il giudice deve tener conto della gravita del reato e della personalita del colpevole oltre che della opportunita di rafforzare o meno con una misura estrinseca il ravvedimento del reo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)