Sez. 2, Sentenza n. 432 del 01/03/1967 Ud. (dep. 19/09/1967) Rv. 105425 - 01
REATO ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PERDONO GIUDIZIALE - SCELTA FRA I DUE BENEFICI - CRITERI.*
REATO ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PERDONO GIUDIZIALE - SCELTA FRA I DUE BENEFICI - CRITERI.*
Per stabilire se al minore infradiciottenne possa concedersi la sospensione condizionale della pena oppure il piu ampio beneficio del perdono giudiziale, il giudice deve tener conto della gravita del reato e della personalita del colpevole oltre che della opportunita di rafforzare o meno con una misura estrinseca il ravvedimento del reo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)