Sez. 5, Sentenza n. 8495 del 09/04/2010 (Rv. 612723 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Avviso di accertamento emesso da concessionario - Impugnazione - Notifica del ricorso al Comune - Intervento "iussu iudicis" del concessionario - Decadenza del ricorrente dall'impugnazione - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento nei confronti del comune, anziché del concessionario cui sia stata affidata l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie, l'intervento in giudizio "iussu iudicis" del concessionario medesimo, indicato dal comune come titolare del rapporto controverso, determina non già la proposizione di una domanda nuova ma l'estensione soggettiva della domanda già proposta, con la conseguente esclusione della decadenza del ricorrente dall'impugnazione, attesa la scusabilità dell'errore nell'individuazione del legittimato passivo, in quanto il comune, originario destinatario dell'impugnazione, non è soggetto estraneo al rapporto ma il titolare del potere impositivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)