Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010 (Rv. 611404 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione dell'avviso di mora - Vizio dedotto - Mancata notifica della cartella di pagamento - Legittimazione passiva - Concessionario o ente impositore - Possibilità di esercizio dell'azione indifferentemente contro entrambi - Configurabilità - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'azione del contribuente rivolta a far valere l'illegittimità dell'avviso di mora, non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)