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Sez. 3, Sentenza n. 77 del 15/01/1969 (Rv. 337920 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI AMMETTERE LA PROVA OLTRE I LIMITI DI VALORE - MANCATO ESERCIZIO - SPECIFICA GIUSTIFICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337920-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI AMMETTERE LA PROVA OLTRE I LIMITI DI VALORE - MANCATO ESERCIZIO - SPECIFICA GIUSTIFICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il mancato Esercizio da parte del giudice di merito del potere discrezionale di ammettere la prova per testimoni dei contratti (e quindi anche del pagamento) oltre i limiti di valore fissati per legge non abbisogna di specifica giustificazione. (V 1718-68, massima n 333573 2110-67, massima n 329231 2372-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)