Sez. 3, Sentenza n. 77 del 15/01/1969 (Rv. 337920 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI AMMETTERE LA PROVA OLTRE I LIMITI DI VALORE - MANCATO ESERCIZIO - SPECIFICA GIUSTIFICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI AMMETTERE LA PROVA OLTRE I LIMITI DI VALORE - MANCATO ESERCIZIO - SPECIFICA GIUSTIFICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il mancato Esercizio da parte del giudice di merito del potere discrezionale di ammettere la prova per testimoni dei contratti (e quindi anche del pagamento) oltre i limiti di valore fissati per legge non abbisogna di specifica giustificazione. (V 1718-68, massima n 333573 2110-67, massima n 329231 2372-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)