Sez. 1, Sentenza n. 10576 del 04/07/2003 (Rv. 564807 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE | Aree da destinare a edilizia popolare ed economica - Speciale procedimento di localizzazione - Approvazione regionale - Necessità - Insussistenza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE
La delibera di localizzazione per interventi di edilizia residenziale pubblica, non è soggetta all'approvazione regionale, non essendo il programma costruttivo della localizzazione equiparabile al piano di zona, in quanto soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato di individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del peep, con il quale condivide solo l'efficacia, e determinandosi anzi il ricorso a detta procedura di localizzazione proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure previste per l'approvazione del peep (Cons. Stato, sez. IV, 15.3.1986, n. 175; 22.5.1989, n. 344; 27.2.1991, n. 137; 24 giugno 1991, n. 504; 3.2.1992, n. 139; 20.3.1992, n. 319; 10.4.1995, n. 228; 18.6.1998, n. 964).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 8, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 5, Legge 27/06/1974 num. 247 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)