Sez. 1 - , Sentenza n. 25318 del 25/10/2017 (Rv. 646001 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Programma costruttivo ex art. 51 della l. n. 865 del 1971 - Porzioni dell’area destinate a viabilità o altre opera infrastrutturali - Connotazione edificatoria - Esclusione - Equivalenza tra programma costruttivo e PEEP - Insussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l’inserimento di un’area nel programma costruttivo ex art. 51 della l. n. 865 del 1971 non consente di ritenere la connotazione edificatoria delle relative porzioni ove destinate ad opere infrastrutturali, non essendo il programma anzidetto equiparabile al piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP), rispetto al quale è alternativo ed autonomo, in quanto privo di carattere programmatorio e conformativo nonché soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica cui far ricorso proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure previste per l'approvazione del PEEP.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/05/1981 num. 86 art. 4 com. 14, Legge Reg. Sicilia 28/01/1986 num. 1, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 2, Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)