diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 531 del 15/01/2010 (Rv. 611502 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie in tema di iscrizione all'albo dei vicesegretari comunali - Successive all'istituzione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari - Inerenza a procedure concorsuali - Esclusione - Fondamento - Regole del riparto di giurisdizione in tema di pubblico impiego privatizzato - Applicabilità - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2010-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611502-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le controversie in tema di iscrizione all'albo dei vicesegretari comunali successive all'istituzione dell'Agenzia autonoma per la gestione del'albo dei segretari comunalesulano dall'ambito delle controversie relative a procedure concorsuali, atteso che il diritto all'iscrizione è soggetto al solo possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 83, della legge n. 127 del 1997 e non è subordinato al positivo espletamento di un concorso. Ne consegue che le stesse sono devolute, al pari di quelle in materia di pubblico impiego privatizzato, alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa, tenuto conto, ai fini del discrimine temporale, dell'epoca di emanazione dell'atto di denegata iscrizione, restando irrilevante l'eventuale collegamento dello stesso con altri atti o fatti di epoca anteriore, attesa l'efficacia lesiva del solo provvedimento finale

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 CORTE COST., DPR 04/12/1997 num. 465 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)