Sez. U, Sentenza n. 27305 del 17/11/2008 (Rv. 605660 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico contrattualizzato - D.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Fattispecie relativa ad atto emanato dalla P.A.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), che trasferisce al giudice ordinario le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione; ciò anche allorché l'atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica e provvedimentale all'atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, si trattava di provvedimento che respingeva la richiesta del dipendente di regolarizzazione della posizione giuridica ed economica successiva al cambiamento, in sede arbitrale, di una sanzione disciplinare estintiva in altra, conservativa del rapporto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)