Sez. 1, Sentenza n. 15678 del 13/07/2007 (Rv. 600219 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Presupposti - Violazione di norme processuali - Insufficienza - Concreto pregiudizio per il ricorrente - Necessità - Fattispecie in tema di mancato rilievo del difetto di legittimazione processuale di un Comune convenuto in appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci genericamente il mancato rilievo d'ufficio, da parte del giudice di appello, del difetto di legittimazione processuale di un Comune, convenuto in appello e costituitosi in persona del Sindaco anziché del direttore generale, al quale lo statuto comunale attribuisca la rappresentanza processuale: poiché, infatti, l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo, l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte, la quale è pertanto tenuta ad allegare e dimostrare che le ragioni fatte valere nel precedente grado giudizio dalla controparte priva di valida procura sono state la causa determinante del rigetto della sua domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)