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Sez. 2, Sentenza n. 1650 del 21/02/1994 (Rv. 485390 - 01)

Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Accertamento (azione di) | Azione di accertamento della proprietà proposta di chi non abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto - Onere probatorio dell'attore.
Stato
decisa il 1994-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485390-01

Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Accertamento (azione di)

L'attore che proponga una domanda di accertamento della proprietà e non abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto, ha l'onere di offrire la stessa prova rigorosa richiesta per la revindica, perché spiega azione a contenuto petitorio, tesa al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per il conseguimento della consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene. A tal fine la prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, anche a mezzo di consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica), o attraverso le risultanze dei registri catastali (purché utilizzati con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Regio Decr. 08/10/1931 num. 1572 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)