Sez. 1, Sentenza n. 5133 del 06/04/2001 (Rv. 545669 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Nuovi documenti - Indispensabilità ai fini del decidere - Ammissibilità della prova - Sussistenza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
In tema di "ius novorum" in grado di appello, deve ritenersi legittimo, da parte del giudice di secondo grado, l'esame di documenti nuovi allorché ciò sia indispensabile ai fini del decidere - sì come richiesto dal secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. a proposito delle prove nuove - ed allorché la mancata produzione, in primo grado, dei documenti stessi non sia imputabile alla parte che intende avvalersene.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)