Sez. 1, Sentenza n. 3422 del 02/08/1977 (Rv. 386974 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - FORMALITA - SOCIETA AVENTE UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O UNA PLURALITA DI AMMINISTRATORI - POTERE DI CONVOCAZIONE - TITOLARI - CONVOCAZIONE DA PARTE DI UNO SOLO DEGLI AMMINISTRATORI - DELIBERAZIONI - ANNULLABILITA - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - FORMALITA - SOCIETA AVENTE UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O UNA PLURALITA DI AMMINISTRATORI - POTERE DI CONVOCAZIONE - TITOLARI - CONVOCAZIONE DA PARTE DI UNO SOLO DEGLI AMMINISTRATORI - DELIBERAZIONI - ANNULLABILITA - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
Nella societa per azioni, avente un consiglio di amministrazione o comunque una pluralita di amministratori, la convocazione dell'assemblea dei soci deve essere deliberata collegialmente; tuttavia la irregolare convocazione dell'assemblea da parte di uno solo degli amministratori non determina la nullita delle conseguenti deliberazioni, a norma dell'art 2379 cod civ, bensi da luogo alla semplice annullabilita di esse, con la conseguenza che alla relativa Azione di annullamento a termini dell'art 2377 cod civ, non essendo questa proponibile da qualsiasi generico interessato, bensi soltanto 'dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzientì, e legittimato solo l'organo amministrativo unitariamente considerato, cioe il consiglio di amministrazione ovvero, nel caso di mera pluralita, gli amministratori congiuntamente e non uno solo degli amministratori, salvo il caso di tutela di interessi personali come per l'impugnazione della deliberazione di revoca dell'incarico prima della scadenza del termine stabilito. (V 175/65; (V 1084/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2366, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)