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Sez. 5, Sentenza n. 13310 del 19/07/2004 (Rv. 574669 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Contrasto con direttiva n. 69/335 CEE - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574669-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

L'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dall'art. 1 D.L. 30 settembre 1992, n. 394, conv., con modif., nella legge 26 novembre 1992, n. 461 (e soppressa, con effetto dal primo gennaio 1998, dall'art. 36 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, salvo quanto stabilito dall'art. 37 dello stesso D.Lgs.) non viola la direttiva del Consiglio d'Europa 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, nemmeno quando il tributo colpisce la componente del patrimonio netto costituita dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio (anche se tale componente deve o può essere assoggettata all'imposta sui conferimenti), come statuito, con interpretazione vincolante per il giudice nazionale, dalla Corte di giustizia europea (sentenza 27 ottobre 1998, in causa c - 4/97, "Nonwoven", e ordinanza n. 1573/2001 nelle cause riunite C - 279/99, C - 293/99, C - 296/99, C - 330/99, C - 336/99, "Petrolvilla E Bortolotti ed altri").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 37, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 38, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1999 num. 335 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)