Sez. 3, Sentenza n. 1251 del 10/03/1989 (Rv. 462122 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INDIVIDUALI - UNICO PROCESSO CON PIÙ CAUSE SCINDIBILI - PROPOSIZIONI DELL'APPELLO DELLA PARTE SOCCOMBENTE IN UNA CAUSA CONTRO LA PARTE VITTORIOSA A SUA VOLTA SOCCOMBENTE IN ALTRA CAUSA - IMPUGNAZIONI DI QUEST'ULTIMA PARTE - ONERE DI PROPORRE L'APPELLO EX ART. 436, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - SUSSISTENZA - TERMINI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INDIVIDUALI - UNICO PROCESSO CON PIÙ CAUSE SCINDIBILI - PROPOSIZIONI DELL'APPELLO DELLA PARTE SOCCOMBENTE IN UNA CAUSA CONTRO LA PARTE VITTORIOSA A SUA VOLTA SOCCOMBENTE IN ALTRA CAUSA - IMPUGNAZIONI DI QUEST'ULTIMA PARTE - ONERE DI PROPORRE L'APPELLO EX ART. 436, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - SUSSISTENZA - TERMINI.*
Nell'ipotesi di unico processo, disciplinato dal rito speciale del lavoro (nella specie, due cause rispettivamente fra locatore e conduttore e tra questi ed il subconduttore relativamente all'indennità per l'avviamento commerciale), con più cause scindibili, ciascuna tra due delle più parti, proposto appello dalla parte soccombente in una causa contro la parte vittoriosa (mediante deposito del ricorso in cancelleria e successiva notificazione di esso con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione), qualora quest'ultima sia soccombente a sua volta nell'altra causa (scindibile) nei confronti della sua controparte e intenda impugnare il relativo capo della sentenza, non trova applicazione l'art. 326, secondo comma, cod. proc. civ. bensì l'art. 333 stesso codice con la conseguenza che a norma dell'art. 436, terzo comma, cod. proc. civ. ha l'Onere di proporre appello incidentale autonomo nella memoria difensiva depositata in cancelleria (da notificare alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione) nel termine breve di cui all'art. 434 cod. proc. civ. dalla notificazione della sentenza ovvero nel termine di un anno di cui all'art. 327 dello stesso codice dalla pubblicazione. (V 7533/86, mass n 449564; (V 6874/82, mass n 424526; (V 6055/80, mass n 409826).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)