Sez. 2, Sentenza n. 2485 del 17/10/1966 (Rv. 324801 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SU DOCUMENTI IN SUO POSSESSO - POTERE DEL GIUDICE - CONOSCENZA DELL'ESISTENZA E RILEVANZA DEL DOCUMENTO.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SU DOCUMENTI IN SUO POSSESSO - POTERE DEL GIUDICE - CONOSCENZA DELL'ESISTENZA E RILEVANZA DEL DOCUMENTO.*
Rientrando nel potere del giudice richiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative agli Atti e documenti in suo possesso, la mancata produzione, ad opera della parte, degli Atti o dei documenti stessi non autorizza il giudice all'applicazione della regola actore non probante, reus absolvitur. Tale principio, peraltro puo avere applicazione solo quando il giudice abbia conoscenza del possesso da parte della pubblica amministrazione di un documento determinato, che costituisce presupposto essenziale per la decisione della causa e la cui produzione in giudizio non sia nella potesta della parte. Quando, invece, e ignoto se e quali documenti in possesso dell'amministrazione possano essere utili al fine di decidere, il giudice non e tenuto a richiedere alla amministrazione stessa la trasmissione di un'intera pratica amministrativa per ricercare se in essa sia rinvenibile un qualsiasi documento utile per la decisione. (Cfr.2406-50' 1235-65' 1974-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)